Lo shopping dei saldi. Vale sempre il “soddisfatti o rimborsati”?
La donna ama lo shopping e, non desterebbe alcuno stupore scoprire che qualche scienziato stia cercando traccia di questa passione nel dna.
Con l’inizio dei
saldi, però, la Confcommercio invita a fare attenzione quando si gira tra i negozi e l'associazione nazionale offre alcuni suggerimenti ad acquirenti e
commercianti.
Una piccola guida scritta per per evitare complicazioni o spiacevoli fraintendimenti
valevoli ogni stagione.
1. Cambi: la
possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente
lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia
danneggiato o non conforme (art. 1519 ter cod. civile introdotto da D.L.vo n.
24/2002). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o
della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o
la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il
vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.
2. Prova dei capi: non c’è obbligo. E’ rimesso alla discrezionalità del negoziante.
3. Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante qualora sia esposto nel punto vendita l’adesivo che attesta la relativa convenzione.
4. Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Tuttavia nulla vieta di porre in vendita anche capi appartenenti non alla stagione in corso.
5. Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.
2. Prova dei capi: non c’è obbligo. E’ rimesso alla discrezionalità del negoziante.
3. Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante qualora sia esposto nel punto vendita l’adesivo che attesta la relativa convenzione.
4. Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Tuttavia nulla vieta di porre in vendita anche capi appartenenti non alla stagione in corso.
5. Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.
Confcommercio
segnala, inoltre, le varie iniziative promosse sull’intero territorio nazionale
da Federazione Moda Italia, come “Saldi Chiari”, “Saldi Trasparenti”, “Saldi
Tranquilli”.
Fonte: Seguonews
Commenti
Posta un commento